31.08.2010 - UTILIZZO ALTERNATIVO DEI SOTTOPRODOTTI DELLA VINIFICAZIONE

Sul BUR del Veneto è stata pubblicata la D.G.R. n. 2062  "Disposizioni applicative del decreto ministeriale 27 novembre 2008, n. 5396, in materia …

DECRETI PERIODO FERMENTAZIONI E ARRICCHIMENTI

Sono stati pubblicati sul B.U.R. Veneto il Decreto n. 51 (determinazione del periodo delle fermentazioni e rifermentazioni per l'anno 2010) e il Decreto n. 52 (autorizzazione all'aumento del tito…

BLOCCO SUPERFICI VITATE PER LE DOP VALPOLICELLA, RIPASSO, AMARONE E RECIOTO

Bur n. 68 del 20/08/2010   Decreto DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PRODUZIONI AGROALIMENTARI n. 45 del 29 luglio 2010   Reg. …

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IN EVIDENZA: D. LGS. 61/2010


Dallo scorso 11 maggio 2010 è vigente il Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, “Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini”(la cosiddetta “Nuova 164”). Di seguito si riepilogano le novità di  maggior impatto introdotte dalla norma.

INTERFACCIA UNICA PER I VINI DOP: l’organismo di certificazione (Siquria) diventa l’interfaccia unica cui comunicare ogni movimento di cantina (tagli, riclassificazioni, declassamenti, spumantizzazioni e frizzantature, etc…) relativamente alle produzioni DOC. Pertanto tali comunicazioni non devono più essere effettuate anche alla Camera di Commercio e all’Ispettorato Repressione Frodi. Permane naturalmente l’obbligo di comunicare all’ICRF l’effettuazione di pratiche e trattamenti enologici già soggetti all’obbligo di denuncia (arricchimenti, acidificazioni, etc…);

ANALISI CHIMICO FISICHE E SENSORALI: la responsabilità della gestione degli esami chimico fisici e sensoriali passa dalla Camera di Commercio a Siquria; per l’applicazione pratica di tale principio si è in attesa di un decreto ministeriale, che ne dovrà definire le modalità;

VALIDITA' DELLA CERTIFICAZIONE: la validità della certificazione di idoneità diventa di 180 giorni per i vini DOCG (prima era di 90 giorni)  e di 2 anni per i vini DOC (prima era illimitata);

OBBLIGO DELL'ANNATA: viene introdotto l’obbligo, a partire dalle produzioni 2010, di indicare in etichetta l’annata delle uve per tutte le DOC e le DOCG (eccetto i vini liquorosi, gli spumanti e i frizzanti);

DECLASSAMENTO COMMERCIALE: viene introdotto il declassamento cosiddetto “commerciale” per i vini DOC e DOCG; tale modalità non è legata alla perdita dei requisiti chimico fisici o sensoriali del vino, e può avvenire in qualsiasi fase della filiera produttiva, previa annotazione nel registro di carico/scarico e comunicazione a Siquria;

MENZIONI TRADIZIONALI: la menzione superiore non può più essere abbinata ne  alla menzione riserva, ne alla menzione novello;

 TAGLIO TRA DOP O IGP DIVERSE: il taglio tra due o piu' mosti o vini DOCG o DOC o IGT diversi comporta la perdita del diritto all'uso della denominazione di origine per il prodotto ottenuto che puo' tuttavia essere classificato come vino IGT qualora ne abbia le caratteristiche;

TAGLIO TRA VINO ATTO E CERTIFICATO: il taglio tra vino atto e vino certificato di una stessa DOC o IGT comporta la perdita della certificazione acquisita salvo la possibilità di richiedere una nuova certificazione per la nuova partita;

TRASFERIMENTI DI VINO ATTO: il trasferimento al di fuori della zona di produzione delimitata delle partite di mosti e di vini atti a divenire DOC, DOCG o IGT (per quanto attiene ai vini IGT, si rimane in attesa dei relativi piani di controllo) comporta la perdita del diritto alla rivendicazione della DOC o della IGT per le partite medesime;

AGGIUNTE PER ELABORAZIONE FRIZZANTI E SPUMANTI: l’aggiunta del mosto concentrato o concentrato rettificato per la frizzantatura dei frizzanti DOC e DOCG, o le aggiunte degli sciroppi zuccherino e di dosaggio per gli spumanti DOC e DOCG viene considerata aumentativa della resa avente diritto alla DO; le regioni al riguardo possono definire condizioni di resa differenti;

DENUNCE DELLE UVE DOP E IGP: l’attuale albo dei vigneti DOC ed elenco delle vigne IGT dovrà diventare una sezione dello schedario viticolo  (una semplificazione significativa che va normata dal decreto applicativo annunciato). La rivendicazione delle produzioni DOC e IGT sarà quindi contestuale alla dichiarazione annuale di produzione.

 

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